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Richiesta per la mobilità tra i comuni di montagna

Nuovo DPCM: il Co.Na.G.A.I. si associa alla richiesta del Presidente Generale del C.A.I. Vincenzo Torti al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 

Il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane annovera 2341 professionisti tra Guide alpine, Aspiranti guida, Accompagnatori di media montagna e Guide vulcanologiche che operano sulle Alpi, sugli Appennini e nelle isole.

Questi professionisti dell’outdoor inseriti nella filiera turistica, dall’inizio della pandemia da COVID-19 hanno subito importanti danni economici, solo minimamente attenuati dai ristori governativi accordati spesso con forte ritardo alle partite IVA.

Dopo la breve parentesi estiva, le possibilità di esercitare la funzione di accompagnamento in sicurezza degli appassionati nelle tipiche attività di alpinismo, scialpinismo, escursionismo, torrentismo è crollata, in seguito alle limitazioni imposte dai successivi DPCM.

La situazione è rimasta praticamente invariata con il DPCM del 14 gennaio 2021 che permette la pratica sportiva esclusivamente nel comune di residenza e che di fatto impedisce alla clientela lo spostamento dal loro comune di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere i luoghi montani ove svolgere l’attività sportiva.

Riteniamo che l’attività sportiva all’aria aperta, svolta nel rispetto delle linee guida previste per la nostra professione contenute nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincia autonome per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative a pag. 47, oltre a portare benefici psico-fisici ben noti, possa essere svolta in completa sicurezza tenuto conto dell’ambiente e degli spazi in cui si svolge.

Ci associamo dunque alla richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano Vincenzo Torti di consentire agli appassionati di montagna, nel rispetto di tutte le norme previste per evitare il contagio, di poter raggiungere i luoghi di montagna ove svolgere l’attività sportiva, espressamente consentita dal decreto, anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, soprattutto se quel comune è privo di montagne.