Profili professionali



Professione

 

Premessa

La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, Legge quadro nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina, disciplina le figure dell’Aspirante Guida Alpina e della Guida Alpina – Maestro di Alpinismo e, agli art. 21, 22 e 23, disciplina le figure di Accompagnatore di Media Montagna e di Guida Vulcanologica, stabilendo le aree di attività o discipline, le funzioni e le competenze di dette figure professionali. Inoltre essa stabilisce che:

  • l’accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio e in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2);
  • l’insegnamento a titolo professionale delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2); l’accompagnamento a titolo professionale di persone in escursioni in montagna è riservato alle Guide Alpine e agli Accompagnatori di Media Montagna (art. 2, art. 21 e art. 22);
  • l’accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservato alle Guide Alpine e alle Guide Vulcanologiche (art. 2 e art. 23);
  • l’esercizio delle professioni di cui sopra è subordinato al conseguimento dell’abilitazione tecnica e all’iscrizione nei relativi albi ed elenchi regionali e nazionali; l’abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami;
  • le Regioni istituiscono i corsi e ne affidano l’organizzazione e la gestione ai Collegi Regionali o al Collegio Nazionale.

Ai fini della tutela della sicurezza e incolumità delle persone accompagnate e del riconoscimento delle competenze quindi della libera circolazione delle professioni nel territorio europeo, le Unioni Internazionali delle associazioni professionali, (UIAGM, Union Internationale des Associations de Guides de Montagne o IFMGA, International Federation of Mountain Guides Associations e UIMLA, Union of International Mountain Leader Associations) hanno provveduto a stabilire lo standard formativo delle professioni di Guida Alpina (Guide de Montagne o Mountain Guide) e di International Mountain Leader (Accompagnatore di Media Montagna), tenuto conto dei sistemi nazionali di formazione.
Il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, recependo il lavoro svolto a livello internazionale e avendo come riferimento i programmi di formazione italiani per Guida Alpina, Accompagnatore di Media Montagna e Guida Vulcanologica, ha provveduto a redigere i profili professionali delle suddette figure professionali e a individuarne i soggetti formatori.

Nello svolgimento di questo lavoro ci siamo resi conto che attualmente l’offerta formativa lascia libero arbitrio ai soggetti privati se attenersi o meno agli standard necessari. L’intervento dei Collegi Regionali, a causa della sola funzione consultiva, non sempre riesce a contenere pericolose derive dovute all’assenza o alla parziale applicazione di un modello formativo uniforme.

La VII commissione della Camera ha recentemente avviato i lavori per la discussione delle modifiche alla Legge 6/89, con le quali si introducono nuove figure professionali e, per quelle esistenti, si ampliano le aree di attività, previa acquisizione di competenze ulteriori tramite percorsi formativi specializzanti. In particolare si auspica che la proposta di modifica alla Legge 6/89, per quanto attiene alle disposizioni in ordine agli standard formativi e ai soggetti formatori dei profili professionali, sancisca il principio di affidamento di detta definizione al Collegio Nazionale e di affidamento della gestione dei corsi di formazione ai Collegi Regionali o, laddove essi non siano istituiti, al Collegio Nazionale. Intendendo che i suddetti agiranno sotto l’egida del Ministero competente il quale, al livello territoriale, verifica la regolarità della funzione (controllo sull’attività formativa svolta dal Collegio stesso) tramite i settori regionali interessati alla Formazione.