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Professionisti dell’arrampicata su roccia, chi sono? Alcuni chiarimenti

Professionisti dell’arrampicata su roccia, chi sono? Ci sono associazioni che sostengono che il Ministero riconosce la possibilità di insegnare e accompagnare nell’arrampicata su roccia a “maestri di arrampicata” in virtù della legge 4/2013. Ma cosa dice questa legge? 

La legge 4/2013 di cosa si occupa?
La 4/2013 reca disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi e consente lo svolgimento di qualsiasi professione volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, salvo che non si sovrappongano a quelli dei professionisti per il cui esercizio sia richiesta per legge l’iscrizione all’albo, come ad esempio quella di Guida alpina

Pone quindi dei limiti?
Si, pone precisi limiti ed esclusioni.

Quali?
Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, professioni sanitarie, attività e dei mestieri disciplinati da specifiche normative, per il resto chiunque può svolgere attività professionale.

La 4/2013 ha comportato la possibilità di esercitare nuove attività professionali?
No, riguarda professioni che già potevano essere liberamente praticate anche prima del 2013. Dà invece la possibilità ai professionisti di organizzarsi in associazioni di categoria, definire l’oggetto della professione, che però ovviamente non deve sovrapporsi a quello delle professioni regolamentate.

Cosa possono fare queste associazioni di categoria?
Definiscono ad esempio i requisiti di ingresso e l’eventuale formazione.

Esistono degli standard minimi formativi obbligatori?
No, assolutamente no, è proprio il concetto di questa legge....le professioni della 4/13 sono professioni che si potevano svolgere anche prima del 2013, qualche associazione infatti fa formazione, altre no, alcuni poca, altri di più, non ci sono standard, ognuno fa quel che vuole, perché il concetto di questa legge NON è quello di creare professioni che debbano dare delle garanzie all’utenza, come quelle legate ad esempio alla nostra professione e quindi all’incolumità delle persone. In pratica ognuno si autoregola come meglio crede.

Ma quindi per esercitare una professione che non ha riserve di legge, si è obbligati a essere iscritti a un’associazione di riferimento?
Assolutamente no, è solo una scelta, eventualmente un’opportunità, ma non è obbligatorio!

Ma queste associazioni sono riconosciute dal ministero?
No, il Ministero non riconosce, non si può parlare di riconoscimento.
Come si legge in una nota inviata al Conagai dal Mise (ora Mimit): “Il Ministero è chiamato a inserire nell’elenco le associazioni professionali che dichiarano, con assunzione di responsabilità da parte dei legali rappresentanti, di essere in possesso dei requisiti. Pertanto, l’istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a compiere è di tipo prettamente compilativo, limitandosi a verificare il deposito delle dichiarazioni, oltre che la pubblicazione sul sito web degli elementi di interesse per il consumatore, senza entrare nel merito della documentazione e senza sindacare la veridicità delle informazioni rese. Il Ministero si limita ad accertare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle associazioni professionali, nella quale è già precisato che l’attività stessa non contempla attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi.”

L’arrampicata su roccia è un’attività riservata alle Guide alpine?
Sì, l’articolo 2 della nostra legge quadro nazionale prevede che lo svolgimento a titolo professionale dell’attività su roccia senza limiti di difficoltà, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all’albo.

Le Guide alpine hanno una specializzazione sull’arrampicata?
Sì, l’articolo 10 della nostra legge prevede delle specializzazioni. Riguardo all’arrampicata la specializzazione è legata all’agonismo, non certo all’arrampicata su roccia che è già presente nello standard formativo del percorso per Guida alpina, come previsto all’articolo 2.

Alcuni sostengono che, visto che è una specializzazione delle Guide alpine, non rientra nella riserva di legge, è vero?
Assolutamente no, la riserva sull’arrampicata su roccia, come si è detto, è data dall’articolo 2, dove comunque si riserva anche l’utilizzo di tecniche e attrezzature alpinistiche, come ad esempio la corda, e questo è già ben definito anche da sentenze della Corte Costituzionale, oltre che nella legge quadro dei Maestri di sci. Inoltre sarebbe come dire che si possa fare la specializzazione da anestesista senza essere medico.

Un consiglio a chi voglia fare della passione per l’arrampicata su roccia una professione?
Evitate di credere ai venditori di fumo, e prima di fare delle scelte o di affidarvi a dei professionisti, verificatene le credenziali, quello che dicono e scrivono utilizzando i canali ufficiali dei Ministeri, come in questo caso, il Mimit, (ex Mise).

 

 

 



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