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In Lombardia Guide Ambientali escursioniste fuori legge sui sentieri Escursionistici o sopra i 600 m

Comunicato stampa n. 01 del 11/01/2018

Regione Lombardia ha stabilito che su tutti i percorsi Escursionistici della regione, classificati "E" (Escursionistici) ed "EE" (Escursionisti Esperti) possono accompagnare a titolo professionale solo gli Accompagnatori di media Montagna, le Guide alpine e gli Aspiranti Guida, mentre sui percorsi Turistici, classificati “T" non vi è riserva fino a quota 600 metri, limite oltre il quale anche i sentieri Turistici rientrano nell’area di competenza esclusiva. Pertanto tutte le altre tipologie di “Guide", comprese le numerose Guide Ambientali escursionistiche, su questi territori risultano abusive. È questo un nuovo provvedimento di zonazione preso da una regione italiana, ovvero una divisione in aree del territorio che stabilisce inequivocabilmente quali siano le figure professionali che possano accompagnare in ambiente. Quello lombardo non è infatti l’unico caso: di poche settimane fa è anche il decreto legge che attua la zonazione siciliana, che ha riservato l’accompagnamento professionale sull’Etna, al di sopra all’incirca dei 1900 metri (di fatto su tutti i percorsi più impervi), a Guide Alpine e Guide Vulcanologiche. Ancora nella stessa direzione si stanno già muovendo Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Così come il decreto legge siciliano del 20 ottobre 2017, anche la delibera lombarda del 17 ottobre completa quanto stabilito dalla legge nazionale n.6 del 1989, che regola la professione di Guida alpina, dell’Accompagnatore di media Montagna e della Guida Vulcanologica, che riserva loro l’accompagnamento. Mancava alla legge nazionale, infatti, un tassello operativo per renderla chiara al di là di ogni possibile dubbio, vale a dire la suddivisione del territorio regionale in aree di competenza, al fine di indicare con chiarezza quelle riservate all'attività di Accompagnatore di media Montagna. Da qui, nel febbraio 2017, l’interrogazione del Collegio regionale posta al competente organo di Regione Lombardia per far luce su questo punto, anche in ragione della presenza sul territorio di altre tipologie di “Guide" come le Guide Ambientali escursionistiche: veniva richiesta una definizione delle aree di competenza che non si prestasse ad interpretazioni, a zone grigie, dove di fatto l’abuso di professione era più fiorente.

La Guida ambientale escursionista – si legge nella risposta ufficiale di Regione Lombardia (allegato A) - può svolgere liberamente la propria attivitàsalvo che la stessa non si sovrapponga a quella di altri operatori e in particolare, allattivitàdellAccompagnatore di media Montagna, che Regione Lombardia ha espressamente riconosciuto e disciplinato nella citata l.r. 26/2014, avvalendosi della facoltà prevista dallart. 22 della l. 6/1989. [..] Leventuale svolgimento in montagna delle suddette attività, in assenza della prescritta abilitazione, è sanzionabile quale esercizio abusivo della professione, ai sensi dellarticolo 15 comma 3 lettere a) e b), della l.r. 26/2014. Abusivismo perseguibile penalmente e multabile in Lombardia fino a 3000 euro.

Il discorso è valido in generale per tutte le tipologie di “Guide" che facciano attività di accompagnamento escursionistico come servizio professionale,riservate per legge, dellaccompagnatore di media montagna”.

A febbraio scorso Regione Lombardia ha poi divulgato la Legge regionale sulla sentieristica che deputa all'ERSAF la tenuta del Catasto regionale e a CAI e Guide alpine la responsabilià sulla classificazione. Le definizioni escursionistiche e le scale di difficoltà sono quelle del CAI, recepite dal Regolamento della legge regionale sui sentieri. Ad ottobre infine Regione Lombardia è giunta alla deliberazione della Giunta regionale (allegato B) con la quale “sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento. Costituiscono aree di attività specifica dellesercizio della professione dellAccompagnatore di media Montagna le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare; gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione della rete sentieristica”.

Come nella zonaziona dell’Etna, anche in questo caso la legge non intacca l’attività amatoriale, quella di gruppi di amici o gli escursionisti solitari. La legge non riguarda tutto ciò che non è professionale. Fa chiarezza invece su chi accompagna in montagna per professione a tutela dell'utente, che avrà così la garanzia di mettersi nelle mani di persone istruite, formate e accreditate da corsi ed esami derivati da piattaforme internazionali, garantite dal Collegio delle Guide alpine. Perché come sempre, i rischi in ambiente non si possono mai eliminare, ma con le giuste competenze si possono drasticamente ridurre. A questo serve una formazione rigorosa garantita dall’ordine professionale




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