Avviso sull’insegnamento dell’arrampicata in ambiente naturale
Le Guide alpine italiane, a tutela di tutti coloro che decidono di affidarsi a un professionista per imparare la pratica dell’arrampicata in ambiente naturale, ci tengono a precisare che questa è attività esclusiva delle Guide alpine stesse.
Quanto alla possibilità di altre tipologie di figure regolate dalla legge 4/2013, si evidenzia quanto scritto nella stessa legge: “Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile.”
Il Mise è chiamato a inserire nell’elenco le Associazioni professionali che dichiarano, con assunzione di responsabilità da parte dei legali rappresentanti, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, legge n. 4/2013: “Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.”
Infine, si sottolinea che l’istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a compiere è di tipo prettamente compilativo, limitandosi a verificare il deposito delle dichiarazioni (relative al possesso dei requisiti), senza entrare nel merito della documentazione e senza sindacare la veridicità delle informazioni rese. Il Mise si limita quindi solo ad accertare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle associazioni professionali, nella quale è già precisato che l’attività stessa non contempla attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c.
Sul sito del Mise inoltre, a questo link https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali# , si legge:
“L’inserimento di un'associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.”