L’Accompagnatore di media montagna è un professionista: non serve il beneplacito di un’associazione per lavorare
Comunicato stampa n. 1 del 08/02/2022
Il Collegio Nazionale Guide alpine Italiane - CONAGAI si trova costretto per l’ennesima volta a dover chiarire la sostanziale differenza tra Accompagnatore di media Montagna, figura professionale riconosciuta a livello internazionale e riferimento nazionale per l’accompagnamento in natura con riserva di professione, e Guida ambientale escursionistica, che svolge invece un’attività libera, senza alcuna necessità di formazione professionale obbligatoria o iscrizione ad associazioni di categoria, consentita dallo Stato soltanto in ambienti naturali privi di pericoli.
La necessità di questo chiarimento scaturisce da una fuorviante comunicazione di AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, che il 4 febbraio 2022 ha pubblicato sui propri social network e sul suo sito un avviso in cui si annunciano “esami specifici per Accompagnatori di media montagna” e si promette agli AMM la possibilità di “operare anche al di fuori dei confini regionali dei Collegi di appartenenza, su terreni innevati, in ogni tipo di ambiente e con qualsiasi mezzo non a motore”.
Il CONAGAI tiene a informare tutti i propri iscritti, nonché la collettività in generale, che queste affermazioni sono prive di qualsiasi base logica e giuridica, poiché le competenze dell’Accompagnatore di media Montagna già comprendono le competenze riconosciute alle Guide ambientali. Inoltre precisa che alle Guide ambientali è vietato praticare professioni regolamentate e riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti da altre leggi o norme.
L’Accompagnatore di media Montagna fa capo a un ordine professionale, al pari di altre professioni riconosciute dallo Stato come il giornalista o l’avvocato, e ha come legge di riferimento la n. 6/1989, per la quale esistono delle riserve e delle competenze esclusive. Ai corsi per Accompagnatore di media Montagna si accede tramite bando pubblico, ci si forma con Enti Pubblici (Regioni, Collegi Regionali), e per l’iscrizione all’albo professionale c’è un esame pubblico da sostenere. I corsi sono attivi in Abruzzo, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Trentino, Sicilia e il titolo di Accompagnatore di media Montagna è valido su tutto il territorio nazionale e anche internazionale, riconosciuto dall’Unione Internazionale Mountain Leader (UIMLA) a chi ha la formazione completa anche su terreno innevato (i Collegi regionali tengono infatti corsi di formazione su terreno innevato per chi ha già il titolo di Accompagnatore di media Montagna). La formazione, che prevede circa 600 ore, comprende tecnica di camminata, conduzione dei gruppi e materie naturalistiche come: geologia, botanica e zoologia. Ai partecipanti sono riconosciuti crediti formativi a laureati in materie attinenti e a guide ambientali.
Perciò un AMM, professionista iscritto all’albo, non ha alcuna necessità di fare ulteriori esami, per svolgere la propria professione. Piuttosto, sono le GAE che potranno aggiungere competenze e professionalità alla loro attività frequentando un corso AMM per imparare a gestire il rischio in ambiente montano e per ottenere l’abilitazione professionale. Diversamente potranno limitarsi a esercitare la loro competenza naturalistica e paesaggistica laddove non ci siano pericoli, sui percorsi facili e non impegnativi, come prevede la legge (cfr legge n.4 del 2013).
“Il CONAGAI raccomanda di approfondire la veridicità di queste proposte ed è disponibile a fornire ai suoi iscritti qualsiasi informazione aggiuntiva – dichiara Martino Peterlongo, Presidente del Collegio Nazionale Guide alpine Italiane -. Ricordo inoltre che gli Accompagnatori di media montagna, nell’ambito delle loro competenze, si possono muovere tranquillamente in tutto il territorio nazionale e senza alcun tipo di problema assicurativo”.
Su questo tema ricordiamo il parere del Consiglio di Stato che nel 2020 ha rigettato un ricorso di AIGAE nella maggior parte dei suoi punti, ristabilendo la superiorità della figura professionale dell’Accompagnatore di media Montagna e sottolineando, ad esempio, la riserva di professione in alcuni ambiti spaziali e geografici come i sentieri EE (escursionisti esperti).
Per approfondimenti:
Attenzione ai venditori di fumo: intervista al presidente Pina sugli esami per AmM di AIGAE
Il parere definitivo del Consiglio di Stato è consultabile online a questo link: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/pareri-cds - in “Anno affare/parere” selezionare 2019 e in “Numero affare/parere” inserire 00582 - click su CERCA - click su “Numero Pubblicazione” 202001914 e poi su VISUALIZZA
Legge n. 6/89 Ordinamento della professione di guida alpina
Legge n. 4/13 Disposizioni in materia di professioni non organizzate
Comunicato Conagai n. 1 del del 15/06/2021 “La guerra è finita”