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Abusivismo, le motivazioni della sentenza che condanna la Guida ambientale

L’1 agosto sono state depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Belluno che il 21 giugno ha condannato una Guida ambientale escursionistica per esercizio abusivo di professione di Guida alpina. La Guida ambientale, infatti, nel febbraio 2015 aveva accompagnato un gruppo di clienti in un’escursione con le ciaspole e quindi sulla neve, per legge terreno riservato in via professionale alle Guide alpine.

La sentenza definisce chiaramente la competenza esclusiva delle Guide Alpine per l’accompagnamento professionale su terreno innevato, come stabilito dalla legge regionale veneta e in linea con la legge nazionale n. 6/89 che regola la professione di Guida alpina.

Il giudice Domenico Riposati, rifacendosi alla legge 6/89, nello specifico all’art. 2, ha sottolineato come, in generale l’accompagnamento di persone in attività di escursionismo in montagna sia attività propria della Guida alpina. Ciò che lo differenzia dall’Accompagnatore di media montagna, è che questi ultimi sono esclusi dalle zone rocciose, dai ghiacciai, dai terreni che richiedono l’uso di corda o piccozza o ramponi per la professione e dai terreni innevati. “Pertanto – si legge nelle motivazioni – la progressione che avviene sui terreni innevati anche senza l’ausilio di corda o piccozza o ramponi, è comunque attività che deve essere svolta dalla Guida alpina”.

Quanto alla poca chiarezza normativa sostenuta dalla difesa della Guida ambientale escursionistica, il giudice del Tribunale di Belluno ha invece sentenziato che “la normativa non è assolutamente oscura sul punto ma decisamente precisa”. Richiamando infine la Corte Costituzionale, ha ricordato che qualora (ma non è appunto questo il caso), si incorra nel dubbio eventuale, non risolvibile attraverso l’esatta conoscenza della specifica norma, l’unico modo per non incorrere in una condotta antigiuridica, è quello di astenersi dall’azione.

 

Si allega di seguito il pdf del testo delle motivazioni della sentenza. Si precisa che quest’ultima non è definitiva essendo previsto per l'imputato il diritto di proporre appello.

 

Foto: Una ciaspolata (Foto Magda Zani, Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia)



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