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Sentenza veneta per accompagnamento su neve, ma che mistero e mistero?

Egregio Filippo Camerlenghi,
leggiamo con piacevole stupore, di come Lei sia così informato sulle abitudini sia professionali sia dilettantistiche delle Guide Alpine. Singolare il fatto che le nostre statistiche, volte a rilevare l'evoluzione continua della professione o meglio, delle professioni che rappresentiamo, siano all'opposto di quelle sue, dal momento che l'attività con racchette da neve, termine più consono del dialettale "Ciaspole", seppure forse quest'ultimo più "romantico", sia già da diversi anni proposto al pubblico in maniera considerevole dalle Guide Alpine, anche nell'ottica che ovviamente ci contraddistingue, di accompagnamento dei nostri clienti da attività di base, come appunto le racchette da neve, ad attività più impegnative che possono aprire scenari, i quali da una tipologia di escursionismo avanzato (andar con "Ciaspole" non è poi così banale), menano a contesti alpinistici.

Tralascio per ovvi motivi di correttezza nei confronti della magistratura e del lavoro dei magistrati, la critica su apparenti speculazioni derivate dalla sentenza del Tribunale di Belluno da Lei citata che avrà com'è quasi d'obbligo una seconda fase in appello. Non posso però non fare il punto su sentenze già definitive da moltissimo tempo come la 459/2005, sempre da Lei citata, la quale dichiara in calce:

"...non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all’inciso “ambienti montani”, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna con l’ordinanza indicata in epigrafe."

Quindi di che parliamo? Il ricorso verteva su quell'inciso "ambiente montano" che giustamente il giudice non ha ammesso in quanto ormai estinto con l'estinzione delle leggi che lo supportavano... ma la questione del sormonto di professione rimane...e rimane ben evidenziato anche dalla stessa sentenza, la quale al paragrafo precedente illustra le tipologie di campo non ammesse nella figura della guida ambientale: “di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi”.

Ma a ben leggere la sentenza forse sfugge ai più che la sbandierano il precedente passaggio:
4 – Di conseguenza, il problema si restringe alla determinazione dell’ampiezza delle attività professionali che la specifica normativa di cornice contenuta nella legge n. 6 del 1989 e riferita alle guide alpine riserva a tale figura; attività che, a motivo di tale riserva, non possono essere attribuite ad altre figure professionali operanti nell’ambito turistico. Da questo punto di vista, peraltro, ciò che distingue effettivamente tale figura professionale è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge). D’altra parte, anche l’art. 23 della medesima legge riserva “alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi” l’attività di accompagnamento sui vulcani solo allorché siano previste le attrezzature e tecniche alpinistiche di cui al citato art. 21.

Si potrebbe stare ore a discutere sul cosa significhi elevata acclività, magari, ma si potrebbe risolvere anche più brevemente al momento in cui una valanga di neve si riversasse sul gruppo accompagnato da qualcuno non abilitato ma quello che rimane incontestato dalla citata sentenza è che l’accompagnamento su terreno innevato è una riserva della Guida Alpina di conseguenza la “ciaspolata” in quanto accompagnamento su terreno innevato non può essere svolto dalle GAE.

Anche la tanto sbandierata (da voi) legge 4/2013 sulle "Professioni non organizzate" parla piuttosto chiaro per quanto riguarda il sormonto di professione e sull'esercizio non ammesso ove siano presenti già Professioni organizzate, basta leggere l'art.1... ma se ciò non bastasse e non bastassero le interpretazioni già predisposte dal MISE sul suo sito, ci sarebbero comunque altre documentazioni in proposito come ad esempio la lettera del MISE del 13 novembre 2015 a voi indirizzata (e p.c. a Regione Abruzzo e Collegio Guide Alpine Abruzzo) ma della quale non mi risulta facciate gran menzione. I vostri associati sono avvisati in merito alle disposizioni ministeriali in proposito?

Le archiviazioni? Lasciano il tempo che trovano. Si tratta di una valutazione anteposta al giudizio di un Magistrato Giudicante e lasciata ad un pubblico Ministero forse non propriamente a conoscenza della materia. In una archiviazione non esiste dibattimento, non esiste confronto, non esiste difesa tecnica se non, quella richiesta, segnatamente opposta. Per quanto riguarda invece l'"amore per la giustizia ed il diritto", non credo sia prerogativa delle Guide Alpine in quanto professionisti, ma sicuramente di ogni nostro iscritto in quanto cittadini della Repubblica italiana o voi la vedete e vivete in altro modo?

A leggere il vostro articolo sembra proprio che l'ambiente naturale sia un luogo banale dove chiunque può esprimersi senza problemi "Tanto vendono le attrezzature nei negozi...", ma noi non la vediamo così e ci danno ragione sicuramente tutte le situazioni che accadono ogni anno a persone che la pensano a questo modo o che pensano che qualche giro nei boschi sia sinonimo di esperienza... beh sarò magari troppo modesto, ma dopo 40 anni di attività a tutti i livelli, presumo ancora quando vado in  ambiente di non essere Superman, ma di dover ogni volta imparare qualcosa di nuovo.

Ah sì...quasi dimenticavo. Come Le è già stato più volte suggerito negli incontri avuti con i nostri responsabili, se fosse a conoscenza di reati commessi dai nostri iscritti, ce li segnali e provvederemo ad accertare il fatto e processarlo con l'iter a noi concesso dalle normative, altrimenti può sempre segnalarlo alla Magistratura come facciamo noi. Al momento non risultano segnalazioni agli atti solo chiacchiere sui social.

 

Distinti saluti
Guida Alpina
Stefano Michelazzi
Responsabile Commissione Abusivismo CONAGAI

 

 

Foto Magda Zani - Guide alpine Lombardia



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