Dubbi e domande sulle vie ferrate: le Guide Alpine rispondono
Progettazione di una via ferrata, competenze in campo e realizzazione finale. È questo il tema dei quesiti sottoposti il 7 novembre 2016 dall’associazione Mountain Wilderness al Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, in qualità di ente nazionale formatore per “sicurezza sul lavoro in quota”. Lo scopo era quello di contribuire a implementare il quadro delle conoscenze sulla modalità di progettazione e realizzazione delle strutture per l’outdoor e il turismo attivo. Alle domande ha risposto Marco Vallesi, presidente della Commissione tecnica nazionale formazione sicurezza sul lavoro in quota, in un articolo pubblicato a gennaio scorso sul Gogna Blog, che di seguito riproponiamo.
Come può essere inquadrata, dal punto di vista edilizio, la via ferrata?
Una via ferrata, come un itinerario di arrampicata sportiva, è altrimenti definibile come “Ascensione o traversata resa più facile e sicura con dei mezzi artificiali infissi alla roccia, disposti in modo pressoché continuo” (Testo Tecnico delle Guide Alpine) e rientra ad oggi tra le opere di ingegneria civile, in particolare se realizzata ex-novo. La via ferrata è una struttura che permette di percorrere pareti rocciose e che è composta di funi metalliche e ancoraggi, di ponti, di passerelle ed agevolatori posti sulla roccia in modo fisso e calcolati secondo principi di ingegneria. Le strutture a corredo vengono posizionate sia per la sicurezza, in caso di caduta di chi la ripete, che per coadiuvare la progressione. Un’opera realizzata nella detta condizione dovrebbe:
- Preventivamente, tenere conto dei vincoli di carattere paesaggistico e della fragilità delle aree a tutela integrale, evitando o limitando le interferenze con le stesse, anche attraverso la ricerca di altri siti di alleggerimento
- Essere soggetta ad analisi preventive per la valutazione del rischio geologico relativo all’area in cui viene realizzata
- Essere soggetta ad un uno studio di fattibilità in termini di impatto ambientale a priori, di impatto durante le lavorazioni per la sua costruzione e di impatto nella fruizione (numero di presenze, infrastrutture per accessi, ecc)
- Prevedere un’analisi tecnica per la scelta dei materiali più idonei in funzione delle modifiche chimico-fisiche degli stessi, dell’ubicazione del percorso, del tipo di conformazione rocciosa, della quota ed eventuale innevamento
- prevedere un’analisi dei pericoli oggettivi al fine di definire/tracciare il miglior itinerario fruibile per il tempo libero
- prevedere il piano e la metodologia delle ispezioni periodiche, dei monitoraggi e delle riparazioni
Tuttavia è bene sottolineare che non vi è alcuna attinenza tra la via ferrata e un sistema di accesso. L’una è una struttura che rende più facile e sicura la progressione e potrebbe essere percorsa con l’ausilio di una corda di sicurezza; l’altra è un sistema di protezione sul lavoro.
Di quali figure è competenza la fase di progettazione per la creazione di una Via ferrata? Chi può firmare un progetto di questa tipologia?
Come anzidetto, sono necessarie molteplici competenze di cui: un tecnico abilitato alla progettazione di strutture e opere di ingegneria civile, un geologo, una guida alpina-maestro di alpinismo specializzata di cui alla L. 6/89 art. 10 lettera c). La firma del progetto è del tecnico abilitato di cui sopra.
Il lavoratore munito di abilitazione ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi del DL 81-2008 e DL 106-2009) rilasciata dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine può progettare una via ferrata o è abilitato secondo legge solo alla installazione di quanto previsto nel progetto?
La formazione del personale addetto al montaggio della via ferrata, di cui all’allegato XXI del D.L.vo 81/08 e succ. mod. per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all’articolo 116, pone l’obbligo al datore di lavoro di formare i lavoratori e i preposti ai suddetti sistemi. Non vi è alcuna attinenza tra “l’addetto funi” e la fase progettuale, di montaggio e manutenzione di una via ferrata o percorso attrezzato o via di arrampicata in falesia, per le quali sono invece necessarie professioni e competenze afferenti a una necessaria multidisciplinarietà.
Il lavoratore munito di abilitazione ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento su funi può svolgere la funzione di addetto e, se ulteriormente formato, di preposto ai lavori in quota, qualora inserito in un contesto aziendale. Il rilascio dell’attestazione di frequenza e superamento della verifica finale da parte del CONAGAI, quale soggetto formatore previsto dall’allegato XXI del D.L. 81/08, non prevede abilitazione alcuna se non quella attinente alla mera esecuzione di un lavoro in quota con sistemi mediante funi. Si ricorda che il lavoro in quota, in particolare se eseguito mediante funi, deve essere sorvegliato. Qualora i lavori siano stati eseguiti in modo autonomo, potrebbe configurarsi una violazione anche dell’articolo 116 lettere e) e f) del D.L. 81/08.
Fonte: Gogna Blog
Foto: Pizzo Badile Camuno (Renzo Zampatti Guide Alpine Lombardia)